Base legale per segnalare pericoli

Gli operatori dei servizi sociali e i professionisti che lavorano con adolescenti e giovani adulti sottostanno al segreto d'ufficio. In linea di principio sono perseguibili, se divulgano un segreto affidato loro o di cui sono venuti autonomamente a conoscenza. Sono autorizzati a derogare questo principio alle seguenti condizioni:

  • se una legge lo prescrive espressamente o un dovere d'ufficio lo prevede e se la divulgazione è proporzionata al caso specifico;
  • se, nel caso di due obblighi giuridici, l'adempimento del primo obbligo comporta l'inosservanza dell'altro (conflitto di obblighi);
  • se, nel caso di un pericolo imminente per il bene giuridico di una terza persona (aiuto in caso di stato di necessità), si privilegia l'interesse considerato più importante nel singolo caso. I criteri di classificazione sono il rango del bene giuridico, la gravità dell'intervento e l'entità del pericolo (nel caso di una persona radicalizzata, tale pericolo potrebbe derivare da un previsto piano di attacco terroristico); 
  • se la persona in questione acconsente alla divulgazione oppure – nel caso in cui fossero (anche) coinvolti i segreti della collettività – se l'autorità superiore vi acconsente;
  • se, in una situazione coercitiva in cui si deve prendere una decisione, la persona in questione non ha la possibilità di acconsentire a causa delle circostanze, ma si può presumere che acconsentirebbe se potesse decidere.

Gli operatori dei servizi sociali e i professionisti che lavorano con adolescenti e giovani adulti devono o possono segnalare pericoli?

 

Sì, a condizione che siano dati i tre punti seguenti:

  • nel cantone in questione dev'esserci una base legale (→ principio di legalità);
  • la proporzionalità dev'essere mantenuta (→ soltanto lo stretto necessario);
  • il segreto d'ufficio, gli obblighi di mantenere il segreto o il segreto professionale non devono essere violati.

Se occorre effettuare una segnalazione e a tale fine è necessario divulgare dei dati, si devono dapprima chiarire le seguenti domande:

  • chi, nell'organizzazione, può segnalare un caso del genere?
  • a chi si deve segnalare il caso?
  • quali prerequisiti o criteri legali si devono soddisfare per effettuare la segnalazione in questione?
  • si deve tener conto dell'obbligo legale di mantenere il segreto o del segreto professionale?

Quando si sceglie la procedura da seguire, è importante valutare il rischio di un'intensificazione della radicalizzazione e la propensione alla violenza della persona in questione. In determinate circostanze, questo può rendere necessario ricercare ulteriori informazioni e richiedere valutazioni da parte di terzi1. In questo caso sorgono altre domande come per esempio:

  • chi dovrebbe procurarsi queste informazioni?
  • a chi o a quali servizi ci si può rivolgere?
  • come si devono gestire queste informazioni o questi dati?
  • si può inviare una comunicazione al riguardo a terzi (scuola, datore di lavoro, maestro di tirocinio)?
  • sussiste un obbligo di informare la persona radicalizzata?

Dopo il suo rilascio dal carcere preventivo, un soggetto pericoloso continua a beneficiare dell'aiuto sociale economico. A causa della sua prolungata disoccupazione, viene inserito in un programma del mercato del lavoro secondario. La responsabile del programma è informata degli antecedenti del soggetto pericoloso e nel contempo le viene chiesto di mantenere questa informazione confidenziale. Informa al riguardo il capo dell'officina in cui il soggetto pericoloso sarà impiegato e chiede pure a quest'ultimo di mantenere l'informazione confidenziale. Due settimane dopo, la responsabile del programma si informa sull'andamento del lavoro della persona in questione. Viene a sapere che il capo dell'officina ha collocato il soggetto pericoloso nell'officina di un cliente, un'azienda privata, perché non voleva assumersi il rischio in prima persona. Dato che il cliente, in quanto parte esterna, non può essere informato della situazione e che in queste circostanze il "trasferimento del rischio" non è giustificabile, si interrompe subito l'impiego della persona in questione. Dal momento che il fornitore del mercato del lavoro secondario non vuole continuare ad occuparsi di questa persona perché il caso ha già sollevato un polverone, diventa necessario un nuovo collocamento. La scelta cade su un programma d'integrazione lavorativa dove il soggetto pericoloso è assistito più da vicino dall'assistente sociale competente.

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Nota:
I casi di studio illustrano la rispettiva tematica e le sfide ad essa connesse. Tuttavia, non contengono necessariamente raccomandazioni sulle misure da adottare nei casi di radicalizzazione presentati. Queste devono essere ponderate attentamente e decise caso per caso. Alcuni esempi presentano però misure di prevenzione che possono risultare efficaci in situazioni paragonabili.